Lucio Battisti, vittoria legale: i suoi brani non potranno essere usati in pubblicità
La Cassazione dà ragione agli eredi del cantautore: le sue canzoni non potranno essere usate per fini pubblicitari, nel rispetto della sua visione artistica e culturale
La battaglia legale degli eredi di Lucio Battisti contro l’uso delle sue canzoni nelle pubblicità è arrivata a conclusione con la vittoria della famiglia del celebre e iconico cantante romano. Una querelle che ha avuto inizio nel 2017, quando Sony Music ha deciso di portare in tribunale gli eredi di Battisti, accusandoli di bloccare lo sfruttamento commerciale di alcune opere, in particolare quelle successive alla collaborazione con Mogol.
La notizia è di questi giorni e arriva come uno scossone non solo per il mondo del diritto d’autore, ma anche per quello della musica italiana, di cui Lucio Battisti ne fa parte come figura mitica e adorata, nonostante siano passati decenni dal suo periodo di attività artistica.
Dopo anni di incertezze e tensioni, una sentenza della Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente un contenzioso che ha opposto la casa discografica Sony Music agli eredi del cantautore. La moglie dell’artista Grazia Letizia Veronese e il figlio Luca non hanno mai gradito l’uso delle canzoni del loro caro in ambito commerciale speculativo.
Coerenza e rispetto della volontà di Lucio Battisti
Dopo anni di incertezze e tensioni, una sentenza della Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente un contenzioso tra gli eredi di Lucio Battisti e la casa discografica Sony Music, che aveva chiesto un risarcimento di 7 milioni di euro per essere stata ostacolata nell’utilizzo delle opere del cantautore.

Chi ama la musica di Lucio Battisti comprende che non poterla ascoltare in un sottofondo di uno spot televisivo è una scelta di coerenza artistica. sono questi i motivi che hanno spinto Grazia Letizia Veronese e Luca Battisti a opporsi allo sfruttamento commerciale dei brani. Una battaglia legale che va avanti da ben oltre 8 anni, senza troppi clamori ma determinata. Adesso è arrivata la svolta definitiva.
Il contenzioso non è nato solo da una questione economica, ma anche da questioni etiche come il rispetto della volontà del cantante, morto il 9 settembre 1998, e la difesa del valore culturale di un repertorio unico che scavalca il tempo e le tendenze musicali. Un principio che i familiari dell’artista hanno difeso fino alla fine e adesso è rafforzato anche da una pronuncia giuridica di massimo livello. La multinazionale discografica reclamava un risarcimento milionario, sostenendo che il veto posto all’uso pubblicitario e alla diffusione online delle canzoni avesse compromesso i guadagni previsti dai contratti storici firmati da Battisti tra il 1966 e il 1994.
La Suprema Corte, però, ha dato ragione agli eredi, stabilendo che il controllo sulle modalità di utilizzo di quei brani spetta proprio a loro. Con l’ordinanza pubblicata il 14 maggio 2025, i giudici hanno rigettato il ricorso di Sony, confermando le decisioni precedenti di Tribunale e Corte d’Appello. Oltre a riconoscere la legittimità del comportamento della famiglia Battisti, la Cassazione ha condannato Sony al pagamento delle spese legali.
La causa ruotava intorno a un punto cruciale: chi può decidere se e come usare un’opera musicale quando l’artista non c’è più? Sony rivendicava il diritto di sincronizzare le canzoni di Battisti con spot pubblicitari – si era parlato di grandi marchi come Barilla e Fiat – e di distribuirle sulle piattaforme digitali. Ma gli eredi avevano ritirato il mandato alla SIAE e scelto un approccio più protettivo, rifiutando qualsiasi utilizzo che snaturasse l’identità del repertorio.
L’editore musicale per gli album post-Mogol, la società Aquilone, è sotto il controllo della famiglia Battisti, che ha sempre difeso una visione più conservatrice e coerente con lo spirito dell’artista. Per la Corte, il loro comportamento non ha violato alcuna norma né contratto. Anzi, ha riaffermato un principio importante: è l’autore – o chi ne eredita la volontà – a decidere le sorti delle sue opere.